Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo

 

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degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge al fine dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito della città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto provinciale.
      5. Lo statuto provinciale stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.